Vai al contenuto

Divorzio: quando è dovuto l’assegno al coniuge

citare-agenzia-immobiliare

Per stabilire se l’assegno al coniuge è realmente dovuto, il Giudice deve verificare se il coniuge ha concrete possibilità di lavorare.

L’art. 5 legge Divorzio – Legge del 01/12/1970 num. 898 Art. 5 –  fissa i criteri per l’assegno al coniuge:

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Uno dei problemi principali nei divorzi è stabilire, appunto, se questo assegno di mantenimento è realmente dovuto qualora il coniuge non cerchi lavoro, oppure non lo trovi.

Il problema del reddito, peraltro, è al giorno d’oggi estremamente grave per tutta la società, a seguito della crisi economica.

Un recente provvedimento della Corte di Cassazione aiuta a fare chiarezza. Ci riferiamo all’ordinanza Corte di cassazione civile del 27/10/2017 sez. VI num. 25697.

Un primo elemento da considerare è l’attitudine a procurarsi un reddito da lavoro da parte del coniuge. Questa deve essere valutata sempre dal Giudice del divorzio.

Bisogna poi intendersi su come vada interpretato questo requisito, alla luce di quelle situazioni in cui il coniuge non cerca lavoro, oppure rimane inerte rispetto ad una concreta proposta di lavoro. Il supremo Collegio impone al giudice di merito di valutare la situazione

tenuto conto della capacità lavorativa della controricorrente e del rifiuto, ove ritenuto provato, della medesima rispetto ad occasioni di lavoro concretamente presentatesi

Il coniuge che non ritiene corretto il pagamento dell’assegno avrà l’onere di portare all’avvocato del divorzio gli elementi da cui risulti in modo dimostrato e comprovato che il coniuge richiedente in realtà ha omesso di cercare lavoro, oppure lo ha rifiutato.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino l’1 febbraio 2018

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Call Now Button