Si premette che chi aliena beni o fornisce servizi a operatori non obbligati al pagamento dell’i.v.a. sugli acquisti deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione: esempio, gli esportatori abituali su estero. Proprio le direttive dell’Agenzia delle Entrate stabiliscono che
Per acquistare senza pagamento dell’Iva gli esportatori abituali devono presentare ai loro fornitori una dichiarazione d’intento. I fornitori, a loro volta comunicano i dati della dichiarazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.
La comunicazione va trasmessa, solo in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (per esempio, professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.)
Vengono fornite anche le modulistiche, cioè il modello per la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento degli esportatori a cui si fornisce il servizio: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+operazioni+intracomunitarie/Dichiarazioni+di+intento/Modello/Modello/lettera_int_mod.pdf. E naturalmente le istruzioni per la compilazione del modello: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+operazioni+intracomunitarie/Dichiarazioni+di+intento/Modello/Istruzioni+per+la+compilazione/lettera_int_istr.pdf. A livello normativo si segnalano la legge di converzione 26 aprile 2012 n. 44, il provvedimento della Direzione Agenzia Entrate per la approvazione del modello, http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1d013280426e6b9ebacebbc065cef0e8/lettera_int_provvedimento.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1d013280426e6b9ebacebbc065cef0e8, e la risoluzione 82/2012 (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5b0afa804c30d40490a8d630e30ea117/ris+82e+del+1agosto+2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5b0afa804c30d40490a8d630e30ea117).
Vediamo, ora, cosa cambia concretamente.
Il DLT 21/11/2014, n. 175 in materia di semplificazioni fiscali affronta vari argomenti. Tra questi, la famosa “dichiarazione dei redditi precompilata”, già diffusa parzialmente in altri Paesi europei. In particolare, l’art. 20 del decreto legislativo citato prevede una normativa di semplificazione riguardante la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d’intento. In buona sostanza, viene modificata la legge 27 febbraio 1984, n. 17 che si occupava dell’argomento. L’art. 1, lettera c) del primo comma, viene cambiato in questo senso:
c) che l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l’indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l’indicazione dell’ufficio competente nei suoi confronti, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione, prima dell’effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute
In sostanza la norma impone all’esportatore, piuttosto che al fornitore, di inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati delle dichiarazioni di intento. Poi, ovviamente, una volta che l’Agenzia fornisce la ricevuta di avvenuta trasmissione della dichiarazione, l’esportatore abituale deve consegnare al fornitore il modello e la ricevuta. In questo modo, dopo aver verificato il tutto, il fornitore potrà emettere la fattura senza i.v.a., come ha sempre fatto. In poche parole, viene semplificata la vita del fornitore, spostando l’onere sul vero interessato e soggetto passivo dell’imposta. La nuova normativa entra in vigore per le operazioni a partire dal primo gennaio 2015.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino, il 12 dicembre 2014