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Decontribuzione totale del lavoro

Il 7 gennaio 2015 il Ministro del Lavoro dirama un comunicato, nel quale dà atto che solo nei prossimi mesi saremo in grado di verificare il funzionamento sul quadro occupazionale delle misure introdotte con la legge di stabilità. Nel comunicato si fa particolare riferimento alla cosiddetta decontribuzione totale per i primi tre anni di rapporto di lavoro, oltre al cosiddetto contratto a tutele crescenti. Vediamo, così, di cosa si tratta nello specifico, cercando di fornire indicazioni concrete.

Il comma 3 dell’art. 12 legge di stabilità per il 2015 contiene la previsione di spesa per la “copertura” della decontribuzione sui nuovi assunti:

3.  Per l’attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d’intervento del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.

L’art. 15 prevede:

Art. 15.  Totale generale della spesa

1.  Sono approvati, rispettivamente, in euro 847.307.874.201, in euro 825.078.053.114 e in euro 865.509.021.883 in termini di competenza, nonché in euro 858.286.495.917, in euro 834.415.797.209 e in euro 874.910.441.879 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2015-2017.

Si parla, più o meno, di un miliardo di euro per il triennio che va dal 2015 al 2017, anche se alcuni economisti mettono in luce che bisogna considerare il cambiamento nel comportamento delle imprese circa le assunzioni a fronte dell’agevolazione contributiva. In effetti, la stima non tiene conto del fatto che le imprese potrebbero assumere molto di più in vista della decontribuzione.

I critici, quindi, sostengono che la copertura non c’è e non ci sarà, a meno che la manovra non venga adeguatamente rifinanziata in corsa, visto che il picco iniziale potrebbe dimezzare i fondi. In ogni caso, dal lato del lavoratore, il contratto di lavoro a tempo indeterminato è certamente un miraggio che potrebbe però convenire maggiormente al datore di lavoro. Si prevede, infatti, una decontribuzione per tre anni.

A livello operativo, per quanto l’incentivo si applichi per 36 mesi, esso si riferisce agli assunti durante l’anno 2015, quindi nel periodo che va dal primo gennaio al 31 dicembre 2015. Viene azzerato il contributo a carico dell’azienda. Il contributo a carico del lavoratore, invece, viene coperto dallo Stato con un apposito finanziamento. In questo modo, nè l’azienda, nè il lavoratore per tre anni devono fronteggiare questa spesa. Il lavoratore costa meno in termini di cuneo fiscale. Una delle principali esclusioni, oltre al lavoro domestico e al settore agricolo, circa l’applicazione dell’esenzione, riguarda in sostanza chi nei sei mesi precedenti sia stato lavoratore subordinato, sia stato quindi “occupato” a tempo indeterminato. Si vuole privilegiare, quindi, colui che è disoccupato da lungo tempo o l’inoccupato che non ha mai trovato occupazione.

Il contributo arriva ad un massimo di € 6.200,00 annui, come tetto. Rimane intatta l’aliquota contributiva ai fini pensionistici, nel senso che per questo periodo di decontribuzione il lavoratore, comunque, non subisce limitazioni previdenziali.

E’ importante ricordare, come hanno fatto i vari osservatori in questi mesi, che vengono invece cancellati i precedenti più importanti sgravi fiscali in vigore, il che naturalmente non rappresenta un buon segnale, visto che l’occupazione andrebbe incentivata. Infatti, la L 29/12/1990 n. 407, all’art. 8, comma 9, prevedeva uno sgravio importante per i disoccupati di lunga durata:

9. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 , ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi

Altro sgravio cancellato è quello previsto dal DLT 14/09/2011, n. 167, art. 7, comma 9, che riguardava, invece, l’apprendistato:

9.  In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell’apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.

Si precisa, comunque, che non vengono tagliati i contributi INAIL, ma solo quelli INPS. Rimangono perplessità anche sulla natura di questo sgravio: di che si tratta esattamente? Si auspicavano un milione di assunzioni. Vedremo se la questione finirà come gli incentivi del Governo Letta.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 12 gennaio 2015

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