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Compromesso senza termine. Che fare?

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Con il termine “compromesso” in gergo si usa indicare il cosiddetto contratto preliminare di compravendita (di solito di un immobile). Spesso chi vuole acquistare casa si rivolge allo studio legale, a Torino, per avere delucidazioni sulle varie fasi e modalità di acquisto; lo studio legale immobiliare si occupa di garantire al cliente un supporto tecnico che spesso manca e che non viene fornito nemmeno dall’agenzia immobiliare. Ricordiamo, infatti, che il “mediatore” in immobile è colui che mettendo in relazione due parti (venditore e acquirente) matura il diritto alla provvigione, ha quindi un interesse nell’affare. Oltre ad essere un consulente qualificato, vanta anche un diritto dal momento della stipula del compromesso.

E’ opportuno rivolgersi ad un legale del settore, quando si acquista un immobile. Lo studio legale immobiliare si occupa proprio di questo, ad esempio di cosa accade quando le parti rimettono la fissazione del termine dell’atto definitivo ad una di esse, cioè quando le parti lungi da non prevedere un termine in assoluto – circostanza che determinerebbe la nullità del contratto – intendono rimetterne la fissazione al venditore o all’acquirente e tale parte non si muove con tempestività.

Che fare in questi casi?

Il rimedio, per chi si rivolge all’avvocato a Torino e allo studio legale che si occupa di immobili, sta nella stessa legge, perchè l’art. 1183 cod. civ. fa riferimento ai casi di questo tipo:

c.c. art. 1183. Tempo dell’adempimento

Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente [c.c. 1219, 1771]. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice [c.c. 650, 1331, 1810].

Se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze [c.c. 1817]; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.

Il cliente a Torino si rivolge al legale esperto in immobili e il medesimo, quindi, assumerà il mandato per chiedere il tempo dell’adempimento, o per procedere direttamente con l’adempimento del preliminare.

Ricordiamo anche che

disp.att.c.c. art. 80.

L’atto d’intimazione previsto dall’articolo 1217 del codice, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in località diversa dal domicilio del creditore [c.c. 1183], deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione, col rispetto di un intervallo di almeno tre giorni, a meno che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore.

Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno stabilito può essere accertato nelle forme di uso e da tale giorno decorrono gli effetti della mora [c.c. 1207, 1218].

Trib. Catania Sez. I, Sent., 28-03-2017 è intervenuta sull’argomento affermando che

In tema di contratto preliminare, qualora le parti abbiano rimesso alla volontà di una di esse la fissazione del termine relativo alla stipulazione del contratto definitivo e quest’ultima ritardi ingiustificatamente l’esercizio di tale facoltà, l’altra parte, adempiute le obbligazioni poste a suo carico, può tanto rivolgersi al giudice per la fissazione di un termine, ex art. 1183 c.c., quanto proporre direttamente domanda di adempimento in forma specifica, ex art. 2932 c.c., domanda nella quale deve ritenersi implicita la richiesta di fissazione del detto termine, con la conseguenza che, trascurato l’esercizio di tali alternative facoltà, e protrattasi l’inerzia per l’ordinario termine prescrizionale, il suo diritto alla stipula del contratto definitivo deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 30 ottobre 2017

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