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Compromesso e interessi sul prezzo: parla l’avvocato immobiliarista a Torino

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Cosa succede se l’acquirente si fa consegnare l’immobile in vista dell’atto notarile definitivo? Sul prezzo deve pagare gli interessi?

La risposta è negativa e viene da una pronuncia recente della Corte di Cassazione: Corte di cassazione civile, sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11605.

Nella vicenda, che spesso viene sottoposta all’avvocato immobiliarista, le parti avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita di immobile, il cosiddetto compromesso. In attesa dell’atto definitivo davanti al Notaio, però, il promittente venditore aveva comunque consegnato anticipatamente le chiavi al compratore.

Ci si chiede, quindi, se sono dovuti gli interessi a norma dell’art. 1499 cod. civ. sul prezzo in attesa del definitivo.

La risposta è no: nel prezzo di vendita è ragionevole ritenere che anche questo aspetto della consegna anticipata sia stato adeguatamente valutato. Il venditore non può esigere gli interessi compensativi. Semmai lo può fare per la fase successiva al decorso del termine per l’atto notarile, perchè a quel punto il prezzo di vendita è diventato esigibile.

Il Collegio afferma:

Secondo interpretazione consolidata, nel contratto preliminare di vendita il promittente venditore non ha diritto agli interessi compensativi di cui all’art. 1499 c.c., nel caso in cui, in esecuzione di una specifica clausola del negozio, sia avvenuta prima della stipula definitiva l’immediata consegna della cosa promessa in vendita al promissario acquirente, giacché in tale ipotesi è ragionevole ritenere che il vantaggio dell’acquirente sia stato previsto e considerato nella determinazione del prezzo, onde difetta il fine di riequilibrio delle posizioni economiche delle parti, rispetto al negozio, costituente la ratio della norma citata. Peraltro, il promittente venditore ha diritto agli interessi anzidetti per il periodo successivo alla data prevista per la stipulazione del contratto definitivo di vendita (nella specie, fissata dalle parti per il 30 giugno 1993), ancorché il promissario acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo legittimamente o per causa a lui non imputabile, atteso che in tal caso, stante l’esigibilità del credito per il pagamento del prezzo, riacquista rilievo il motivo ispiratore sulla norma richiamata (Cass. Sez. II, 10 luglio 1991, n. 7637; Cass., Sez. II, 20 agosto 1986, n. 5105; Cass. Sez. II, 5 novembre 1977, n. 4711).

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 18 giugno 2018

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