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Come trovare un avvocato gratuito? Le principali regole del gratuito patrocinio in Italia

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Molti utenti si chiedono come trovare un avvocato gratuito. Ovviamente la risposta è abbastanza semplice, perchè in Italia esiste il patrocinio a spese dello Stato, che serve proprio per questo. L’importante è non pensare sia possibile una consulenza privata e fuori del giudizio totalmente gratuita. Il patrocinio vale principalmente per le cause.

Tuttavia, bisogna fare delle distinzioni abbastanza importanti.

Abbiamo scritto una serie di guide, tra cui questo articolo su come trovare un avvocato gratuito. La tecnica è semplice, in quanto è sufficiente rintracciare l’Ordine degli Avvocati del posto, oppure semplicemente cercare su internet e trovare un avvocato gratuito. Insomma, trovare un avvocato gratuito è facile. Vi rimandiamo comunque ai contenuti nel sito web.

Il problema non è trovarlo, semmai è capire che cosa rimborsa lo Stato e che cosa no.

Secondo la giurisprudenza in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all’art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l’onorario e le spese al difensore in modo che l’importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.

Il cliente, quindi, non sarà tenuto a pagare l’avvocato al termine del processo e l’avvocato, però, riceverà (dopo qualche anno, vista la cronica mancanza di fondi ministeriali) un compenso che non può superare la metà del valore medio del tariffario.

Ragion per cui da una parte è facile trovare un avvocato gratuito, dall’altra non è facile trovarne uno che abbia lo stimolo a svolgere il proprio lavoro con passione, visto il trattamento che questo avvocato riceverà a livello economico, che se difende una persona povera sarà dimezzato e inferiore rispetto all’avvocato del ricco.

Il patrocinio gratuito non potrà essere ovviamente revocato per il solo fatto che l’avvocato anticipa di tasca sua le spese. Anche questo aspetto non invoglia l’avvocato gratuito a lavorare: da una parte deve anticipare le spese, dall’altra non ha il potere – come è ovvio che sia – di rinunciare al patrocinio per la parte assistita, esponendo il cliente ad un danno. Quindi, se l’avvocato chiede in giudizio la cosiddetta distrazione delle spese, non per solo questo sta rinunciando al patrocinio dei non abbienti, in quanto rinunciare semmai sarebbe una prerogativa del cliente.

Ma detto questo, trovare un avvocato gratis è facilissimo, in quanto le liste in Italia di difensori sono piene di avvocati gratuiti. Bisogna saper trovare quello giusto, specializzato nella materia che ci interessa e che, nonostante il trattamento quasi incivile ricevuto dallo Stato nel III millennio, sia comunque disposto ad assumere la difesa con passione.

Pur di trovare un avvocato gratuito, molti clienti e molti utenti sono disposti a fare carte false, magari omettendo di dire all’avvocato che li seguirà tutto quello che c’è da sapere sul loro patrimonio.

Scopo di questo articolo è anche ricordare che integrano il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio. Il fatto che tramite false dichiarazioni si ottenga il patrocinio è una aggravante, non il reato in sè, che è appunto costituito dalle false dichiarazioni sul nucleo familiare, sui redditi, sulla natura dei redditi percepiti …

Il reato di cui all’art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si consuma con la sottoscrizione dell’atto contenente le false dichiarazioni sulle condizioni di reddito, o, al più tardi, con la presentazione al giudice della domanda di ammissione al beneficio, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine di prescrizione del reato.

Il cliente che trova un avvocato gratuito ha poi il problema di capire se ce la farà in tempo ad avere la nomina, considerato che lui cerca l’avvocato quando ha già ricevuto o una diffida o peggio ancora un atto giudiziario. Ma bisogna stare tranquilli che l’effetto della copertura decorre dal giorno della domanda, anche se questo è un dato difficile da digerire per lo Stato che tende, invece, a limitare la copertura: da una parte lo Stato riconosce effettivamente il diritto ai non abbienti, dall’altra non è una novità il fatto che gli uffici preposti creino problemi continui, specialmente nelle piccole città.

Gli effetti dell’amissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. n.115 del 2002, dalla data in cui l’istanza è stata presentata (o è pervenuta all’ufficio del magistrato), o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi in quanto, ove tali effetti fossero fatti risalire alla data di adozione della relativa delibera di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti dell’istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata dell’esame della richiesta da parte dell’ordine professionale (Cass. 3050/2021), che deve riunire l’apposita commissione.

Un interessante fenomeno, che ha dato origine a tanti dubbi di ingiustizia, è il fatto che se l’avvocato gratuito vince, avrà diritto ad un compenso più basso di quello che poi lo Stato tenta di recuperare verso la parte che ha perso. E’ una regola che ha destato perplessità, ma viene applicata ogni giorno nei tribunali civili.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l’eventuale incasso di somme maggiori (sottolineiamo pure che si tratta di un regalo che il perdente fa allo Stato) rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.

Specularmente, la controparte non può invocare questo aspetto per non pagare metà o diversa somma di spese a cui è stata condannata.

La parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato che sia stata condannata, all’esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l’Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l’indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall’Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134.

Se chi ha trovato l’avvocato gratuito perde, dovrà pagare:

  • le spese legali alla controparte
  • le spese legali allo Stato (se la controparte è difesa da un avvocato gratuito).

Nelle separazioni le parti sono sempre in conflitto, anche nella separazione consensuale: ai fini dell’applicazione della disciplina in tema di gratuito patrocinio, sia nella separazione giudiziale, sia in quella consensuale devono ritenersi sussistenti interessi confliggenti; conseguentemente, per determinare il reddito preso a riferimento ai fini del riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato, non deve essere considerato il reddito dell’altro coniuge (art. 76, comma 4, d.P.R. n. 115/2002).

Salvo la nuova riforma del processo civile che prenderà corpo a seguito delle deleghe al Governo, attualmente l’avvocato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto a compenso per l’attività di mediazione obbligatoria svolta, in contesa poi conclusasi con accordo stragiudiziale delle parti, perché l’art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002 limita l’operatività del patrocinio a spese dello Stato all’ambito del procedimento, sia penale sia civile e postula, pertanto, l’intervenuto avvio della lite.

Quale reddito si guarderà? Quello precedente all’anno di richiesta – come da dichiarazione dei redditi – nel quale va incluso un po’ tutto quello che è stato percepito (il reddito effettivo), anche se non soggetto ad imposta. Persino le somme esenti. Persino, nelle cause di separazione in cui non va considerato il reddito del coniuge, il reddito dei figli: nel valutare le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove l’istanza sia formulata in una causa di separazione personale tra i coniugi (nella specie separazione consensuale), si deve escludere dal cumulo dei redditi familiari il solo reddito dell’altro coniuge, e non anche quello dei figli conviventi, essendo esclusivamente il coniuge in conflitto di interessi con l’altro che ha promosso l’azione o che è convenuto.

Addirittura, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi antecedente all’istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l’ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell’anno antecedente all’istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione; conseguentemente, deve disporsi la revoca dell’ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, “a fortiori”, quando sia accertato il superamento della soglia nell’anno precedente la presentazione dell’istanza. 

Chi ha perso in primo grado (tribunale) non ha più diritto all’avvocato gratuito in appello, a meno che non proponga una nuova richiesta di ammissione. Lo Studio Duchemino segue da anni questa impostazione, richiedendo una nuova sottoscrizione di istanza, al fine di garantire al 100 % il cliente da sorprese.

In ogni caso, circa la revoca dell’avvocato gratuito, in tema di ammissione al gratuito patrocinio, il giudice è chiamato ad effettuare sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza, sia ex post, in sede di revoca, quando a seguito del giudizio risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave.

Il cliente, che, sebbene ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, abbia preferito avvalersi delle prestazioni professionali di un avvocato non iscritto nell’apposito elenco, è tenuto al pagamento dei relativi compensi.

Bisogna poi sapere che nel processo civile l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia. Questo è importante per chi trova un avvocato gratuito in una città diversa da quella in cui si svolgerà il processo, con la conseguenza che chi viene nominato difensore dovrà appoggiarsi e affiancare a sè altro difensore, con ciò mettendo a rischio l’ammissione al beneficio.

La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, anche di volontaria giurisdizione ed anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria. Di talché va riformata la sentenza del giudice di merito che affermi la operatività dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato nei soli casi in cui l’assistenza tecnica del difensore sia ritenuta dalla legge necessaria, con esclusione dei procedimenti di volontaria giurisdizione in cui la parte può rivolgersi direttamente al Giudice ed avanzare personalmente le sue istanze e difese.

Se la causa terminasse con un accordo? Teoricamente la transazione stragiudiziale e la connessa cancellazione dal ruolo della causa non precludono al difensore della parte non abbiente il diritto ad ottenere la liquidazione del proprio compenso per l’attività svolta a favore di tale parte. Il diritto alla liquidazione dei compensi del difensore sorge per il solo fatto che la parte sia stata ammessa al beneficio e che tale ammissione non sia stata poi revocata; e ciò a prescindere dalle modalità tecniche con cui si è chiusa la controversia in cui il difensore ha svolto la propria attività.

In generale, è facile trovare un avvocato gratuito, ma bisogna fare attenzione alla disciplina dell’avvocato gratuito e del gratuito patrocinio per evitare spiacevoli sorprese. Per questo la cosa migliore è contattare lo studio legale per capire se si può essere ammessi al patrocinio e come: consulenza legale.

Articolo redatto ad Alpignano da Studio Duchemino – staff SEGRETERIA – l’1 ottobre 2021

1 commento su “Come trovare un avvocato gratuito? Le principali regole del gratuito patrocinio in Italia”

  1. Junior Aramburu suarez

    Buongiorno, ho bisogno di una consulenza legale per richiedere la tutela di mio figlio di età inferiore ai 7 anni. la madre lo ha portato in Belgio senza alcun documento o autorizzazione. per favore aspetto una tua risposta grazie

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