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Chi perde la causa, paga salato: la soccombenza “qualificata”

Non può sfuggire che negli ultimi mesi si sia introdotto un binomio non necessariamente fondato: lo smaltimento dei processi civili e la riduzione delle pendenze deve passare attraverso una politica che scoraggia la giustizia civile. In questo senso si sono orientati vari provvedimenti: la sanzione nel caso di infondatezza dell’istanza di sospensione delle sentenze di primo grado, le varie riforme sulla soccombenza, l’aumento indiscriminato dei contributi unificati, la estensione generalizzata del coefficiente di reddito familiare, per valutare esenzioni di vario tipo. Non sono mancate, anche, altre norme, di diverso segno, che riducono l’operato dei magistrati.

Sul tema della soccombenza, appare dirimente una novità che, se applicata a stretto rigore, comporta per forza una riduzione delle cause: la soccombenza qualificata. Vediamone le fonti normative.

Il DM 10/03/2014, n. 55 Ministero della giustizia, all’art. 4 – comma 8, prevede infatti che:

8.  Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

Si parla anzitutto del “soccombente” costituito, non quello contumace.

In ogni caso, il compenso può essere aumentato fino ad un terzo. Ciò significa che viene introdotto solo un criterio di tipo quantitativo, legato specificamente al problema della “manifesta fondatezza” della difesa della parte vittoriosa. C’è da chiedersi, quindi, di che cosa si tratta. Il punto di riferimento nella materia è il parere del Consiglio di Stato del 18 gennaio 2013. Si parla, quindi, di una difesa manifestamente fondata quando non sono necessarie prove costituende per far emergere la fondatezza della posizione processuale, ovvero quando non è necessaria una istruttoria rilevante. C’è da chiedersi, quindi, come fare ad applicare tale criterio in quelle situazioni processuali, quali quella derivante dall’applicazione del rito sommario di cognizione (che prevede sempre un’istruttoria documentale o sommaria), nelle quali la verità emerge in modo lampante per il tipo di processo utilizzato e non per la difesa tecnica adottata. In poche parole, il problema rimane che al giudice si consente un aumento fino ad un terzo delle spese, che secondo i cosiddetti “parametri” sono già molto alte, sull’unica base di una valutazione discrezionale circa l’abilità difensiva dell’avvocato. In realtà, appunto, si dovrebbe potere distinguere tra caso e caso, adottando un criterio che si adatti meglio alla semplicità o difficoltà della vertenza. In ogni caso, il parere del Consiglio di Stato è notoriamente stato citato all’interno della pronuncia del Tribunale di Verona, del 23 maggio 2014 e a questi criteri bisognerà fare riferimento.

Articolo redatto a Torino il 16 gennaio 2015 da Studio Duchemino, studio legale, torino.

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