Vai al contenuto

Cenni sulla dichiarazione dei redditi precompilata

Con provvedimento Agenzia delle Entrate 23/02/2015 si procede a fornire chiarimenti sulla cosiddetta “dichiarazione dei redditi precompilata”. In un’ottica di semplificazione, lo Stato sperimenta un nuovo modo di ricezione delle dichiarazioni dei redditi, nel senso che fornisce direttamente la dichiarazione precompilata, come avviene in molti Paesi stranieri. Pare, peraltro, che in Francia il modello non abbia ancora avuto grande successo, visto che riguarda probabilmente solo il 13 % dei contribuenti. In Spagna il discorso è diverso, perchè viene ricevuta da un cittadino su due, pari al 49 % dei contribuenti.

Qui si trova, a questo link, il parere del Garante per la Protezione dei dati personali: http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3741076 (provvedimento n. 95 del 19 febbraio 2015, citato dall’art. 9 del provvedimento del 23 febbraio 2015 Agenzia delle Entrate). In sintesi, il Garante richiede la trasmissione di ulteriori dati, tra cui i dati della delega che consente questo trattamento. Inoltre, le deleghe acquisite dai professionisti, tra cui i commercialisti, vanno anche conservate. L’Agenzia delle Entrate dovrà effettuare controlli anche su tali deleghe, proprio per evitare accessi non autorizzati ai dati stessi.

Ora, nel merito, vediamo subito quali saranno i soggetti interessati. L’art. 2 del provvedimento richiede la concomitante presenza di due requisiti, circa i soggetti che abbiano:

[aver] percepito, per l’anno d’imposta 2014, redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica 2015;
–  aver presentato, per l’anno d’imposta 2013, il modello 730 oppure il modello Unico persone fisiche, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730. La dichiarazione 730 precompilata viene predisposta anche nei confronti dei contribuenti che per l’anno d’imposta 2013, oltre a presentare il modello 730, hanno presentato il modello Unico persone fisiche con i soli quadri RM, RT e/o RW.
Poi ci sono tutti i casi di esclusione:

2.2  La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta nei confronti dei contribuenti che non risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730, tra cui, in particolare, i contribuenti:

–  con partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso dell’anno d’imposta, ad eccezione dei produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
–  per i quali sia noto al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria il decesso alla data di elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Qualora l’informazione del decesso sia disponibile al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria successivamente alla data di elaborazione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate sarà comunque inibito l’accesso (sia diretto che tramite intermediario) alla dichiarazione 730 precompilata;
–  che dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente risultano soggetti legalmente incapaci;
–  che non hanno raggiunto la maggiore età.

2.3  La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Da cosa nasce la dichiarazione? Da elementi acquisiti, consultabili peraltro a norma dell’art. 3 del provvedimento, visto che il contribuente interessato, anche tramite delegato (CAF, commercialista, …), potrà accedere sia alla dichiarazione precompilata, sia a questi elementi da cui scaturisce. Infatti, si prevede che si tratti dell'”elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative”.

Come avviene l’accesso?

4.1.1  Il contribuente accede direttamente ai documenti di cui al punto 3.1 attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, previo inserimento delle credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, con le modalità indicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, ovvero tramite le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.

Il contribuente, una volta che ha effettuato l’accesso, potrà svolgere alcune operazioni, riassunte dal provvedimento:

4.1.2  Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:

–  visualizzazione e stampa;
–  accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
–  versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al punto 6.7;
–  indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso nei casi di cui al punto 6.7;
–  consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
–  consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.
Effettuato l’accesso, il contribuente potrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione stessa, ottenendo entro 5 giorni una ricevuta, come disposto dall’art. 6 del provvedimento citato.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 26 febbraio 2015

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Call Now Button