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Caso legale a Torino: sequestrati giocattoli pericolosi a Porta Palazzo

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Un milione e mezzo di giocattoli pericolosi sequestrati a Torino nella notte, dopo un controllo vicino a Porta Palazzo. Un imprenditore cinese commercializzava oggetti per bambini di cui è ignota la provenienza, con attestazioni apposte sui giocattoli evidentemente non veritiere.

La questione dei giocattoli illegali ha mosso diversi studi legali a Torino ad assumere iniziative delle più varie, anche perchè in gioco è il diritto alla salute del cittadino.

E’ da premettere che in Italia il DLT 11/04/2011, n. 54 ha attuato la nuova direttiva europea – DIRETTIVA CEE 18 giugno 2009, n. 2009/48/CE  DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla sicurezza dei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE) – sulla sicurezza dei giocattoli. Tale direttiva ha superato quella precedente, la Dir. n. 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, che invece altri Paesi come la Germania hanno conservato, senza adeguarsi all’epoca dell’entrata in vigore della nuova direttiva alle nuove disposizioni, e creando naturalmente casi legali sul punto. All’epoca della controversia legale, la Germania non fu in grado di sostenere in giudizio con prove scientifiche la sua tesi, secondo cui il piombo, il bario, l’antimonio, l’arsenico e il mercurio presenti nei giocattoli, secondo i livelli stabiliti dalla direttiva precedente, erano livelli di maggiore tutela per i bambini rispetto a quelli della direttiva successiva. Peraltro era la Corte di Giustizia che con sentenza 1 luglio 2015 ha respinto legalmente le tesi della Germania. Tale sentenza va ricordata:

Corte di giustizia dell’Unione europea, 9 luglio 2015, n. C-360/14

Al di là dei casi di cronaca, la stessa normativa era diventata più blanda con la depenalizzazione prevista dall’art. 31 DLT 11/04/2011, n. 54. Ad esempio, in una vicenda di commercializzazione di puntatori laser per bambini sprovvisti del marchio CE, era stata negata la rilevanza penale del fatto.

Il Tribunale a Torino si era poi occupato di una vicenda nella quale veniva in discussione la commissione del reato mediante il semplice stoccaggio di giocattoli pericolosi nel magazzino del commerciante. Tribunale TORINO, Sentenza 07/03/2012 Marra Giudice E.R. Allan stabiliva:

Nell’ordinamento italiano le nozioni di immettere sul mercato ovvero di mettere in circolazione ricomprendono anche quelle condotte prodromiche al porre in vendita i prodotti oggetto di tutela penale, tra le quali certamente vi rientrano lo stoccaggio, l’immagazzinamento e la spedizione della merce ai punti vendita, dove poi i consumatori li potranno acquistare. Ne deriva che il produttore che detenga nel magazzino di stoccaggio prodotti destinati ai singoli punti vendita commette violazione dell’art. 112, comma 2, D.Lgs. n. 206/2005.

In ogni caso nella vicenda accaduta a Torino ieri, i due imprenditori cinesi, titolari di un grosso magazzino a Milano, rischiano 4 anni di reclusione.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 30 gennaio 2017

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