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Bond argentini: una vicenda piemontese

Con sentenza Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-09-2014, n. 20178 il Supremo Collegio ha confermato quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Torino, in materia di vendita di strumenti finanziari ad alto rischio, in merito ad una vicenda dapprima proposta avanti il Tribunale di Alba e poi presso la suddetta corte del capoluogo piemontese.

Il principio giuridico riaffermato, ora sulla base del Decreto Draghi relativo all’attività degli intermediari negli investimenti,  è il seguente: la necessità per la Banca di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (cfr. sent. Cass. 25 giugno 2008, n. 17340, 29 ottobre 2010, n. 22147, e 26 luglio 2013, n. 18140)”.

Nel momento in cui si decide un’attività di investimento, viene stilato un profilo di rischio. L’Istituto intermediario raccoglie una serie di informazioni circa il livello di rischio cui il Cliente vuole adeguarsi nella sua attività di investitore. Questa raccolta di informazioni, però, non può essere solo formale, ma deve garantire in concreto che l’investitore non sia inopportunamente esposto ad un rischio grave, al rischio grave di perdere i suoi risparmi. La vicenda, in questo caso riferita ai famosi “Bond argentini” venne approfondita a Torino dalla Corte d’Appello, che non ritenne sufficiente, al fine di stabilire che il cliente si fosse formata una piena consapevolezza circa l’acquisto di bond poi perfezionatosi, la mera sottoscrizione doppia di documentazione recante la dicitura “strumento non adeguato” (si intende al profilo di rischio prescelto).

Nel caso di specie il cliente non aveva nemmeno, fin dall’inizio, fornito le indicazioni necessarie per identificare il livello di rischio cui prestava il consenso, ma secondo la Corte di Torino questo aspetto non avrebbe comunque influito sul problema, in quanto la normativa vigente richiede, al fine di dimostrare che il cliente della Banca era perfettamente a conoscenza del rischio cui andava incontro, una doppia documentazione da cui risulti uno sfasamento in due momenti della formazione del consenso: il momento del diniego della Banca a procedere rispetto al profilo di rischio e il momento in cui il cliente, insistendo per acquistare lo strumento finanziario, dà mandato alla Banca di procedere lo stesso.

Nel caso di specie, però, tale sfasamento non sussisteva, nè comunque poteva essere ricavato semplicemente dalla cosiddetta “doppia sottoscrizione”, che non consente infatti di dimostrare che vi sia stato questo passaggio logico. La sentenza della Corte d’Appello di Torino, erroneamente massimata nel Massimario, viene confermata dalla Corte di Cassazione.

Si legge nella sentenza che “la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza conseguente alle informazioni ricevute – della rischiosità dell’investimento e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo di investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo” (v., in argomento, anche la sentenza 6 luglio 2012, n. 11412).

Inoltre, la sentenza osserva che l'”analiticità di simile disposizione CONSOB “deve essere interpretata, da un lato, come espressione dell’intento del legislatore di assicurare una effettiva conoscenza dei termini dell’operazione da parte del risparmiatore acquirente e, dall’altro, come rappresentativa delle modalità attraverso le quali l’intermediario autorizzato può ottenere l’effetto liberatorio dell’obbligo di informativa posto a suo carico” (sentenza n. 18140 del 2013)”, riferendosi ovviamente al regolamento CONSOB allora in vigore.

Partendo, pertanto, dalla natura dell’atto, che è un giudizio (un raffronto tra due realtà) operato dall’investitore circa la rischiosità dell’operazione che va a compiere, non costituisce secondo il Supremo Collegio “confessione” sulla verità del fatto dedotto tale dichiarazione, nella misura in cui non si limita a registrare un fatto storico accaduto contro se stesso, dalla quale situazione emergerebbe secondo l’ordinamento la verità del fatto contestato, ma al contrario perchè tale dichiarazione è già un’operazione logica più complessa, cioè un giudizio logico.

Non avendo valore confessorio, non se ne può certo dedurre la verità di un fatto, e quindi conseguentemente della circostanza che l’investitore fosse concretamente stato informato della rischiosità dell’investimento e avesse ugualmente deciso di procedere. Nemmeno il fatto che poi l’investitore non aveva fornito all’inizio i dati del profilo di rischio sarebbe rilevante, in quanto detto aspetto avrebbe semmai dovuto indurre la Banca alla prudenza ulteriore di limitarsi a proporre un investimento non rischioso e più sicuro.

Articolo redatto a Torino, il 5 novembre 2014 da Studio Duchemino

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