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Assegno per i figli: no ai fuoricorso

Decisione che pone un limite all’assegno di mantenimento dei figli, qualora essi non “si diano da fare” per profittare dello studio.

La vicenda nasce dal passato – 2001 – con un ricorso in materia di assegno.

L’art. 147 cod. civ. recita così:

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.

L’art. 315 bis stabilisce, poi, dal punto di vista dei figli:

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Secondo la giurisprudenza il diritto all’assegno per il figlio cessa quando il figlio raggiunge l’autosufficienza economica oppure quando non abbia approfittato delle condizioni favorevoli create dai genitori affinché arrivasse a tale autosufficienza. Questa condizione viene, in sostanza, equiparata alla prima. Il principio è consacrato da Cassazione n. 1858/2016, che riprende peraltro l’orientamento consolidato in materia – Cass. civ. Sez. I, 11-01-2007, n. 407, secondo cui:

a) che l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell’art. 148 c.c. al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finchè il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finchè non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa (Cass. 11 marzo 1998, n. 2670; Cass. 7 maggio 1998, n. 4616; Cass. 30 agosto 1999, n. 9109; Cass. 3 aprile 2002, n. 4765; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221)

Nel caso analizzato, ovviamente, i figli erano stati posti dai genitori nelle condizioni di studiare all’Università, ma erano fuori corso da molti anni.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 5 febbraio 2016

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