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Assegno di mantenimento del coniuge: attitudine a lavoro dev’essere concreta

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avvocato a TorinoCon sentenza Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 04-04-2016, n. 6427, il Supremo Collegio ha ribadito che

l’attitudine al lavoro del coniuge, quale elemento di valutazione della sua capacità di guadagno, in tanto può assumere rilievo ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell’assegno di mantenimento, in quanto venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (cfr. Cass., Sez. 1^, 13 febbraio 2013, n. 3502; 25 agosto 2006, n. 18547; 2 luglio 2004, n. 12121).

Nel caso di specie il Tribunale di Ragusa aveva posto a carico del marito un assegno mensile di Euro 2.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge ed un assegno mensile di Euro 1.000,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne A., convivente con la madre e non ancora economicamente autosufficiente. Il medesimo marito aveva impugnato avanti la Corte d’Appello di Catania questa decisione, auspicando un ripensamento dei Giudici. Infine, si era rivolto alla Corte di Cassazione.

Premesso che il parametro indispensabile di riferimento per la valutazione di congruità dell’assegno

è costituito dal tenore di vita di cui i coniugi hanno goduto nel corso della convivenza,

quale elemento per parametrare e misurare la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, al cui accertamento il giudice di merito deve procedere verificando le disponibilità patrimoniali dell’onerato, senza limitarsi a considerare il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma tenendo conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 11 luglio 2013, n. 17199; 24 aprile 2007, n. 9915; 27 giugno 2006, n. 14840).

La valutazione parte, anzitutto, dalla attitudine lavorativa, costituita da esperienze pregresse di lavoro, titoli di studio, abilitazioni professionali, per poi scendere nel concreto della situazione, nell’ambito della quale il Tribunale è tenuto a valutare non l’astratta idoneità al lavoro del coniuge, ma la concreta sua attitudine, anche in presenza di elementi positivi e favorevoli come la formazione scolastica.

In obiter dictum la Suprema Corte specifica anche il ruolo delle dichiarazioni dei redditi dei coniugi, fermo

restando il loro apprezzamento rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale è libero di andare il proprio convincimento su altre risultanze probatorie (cfr. Cass., Sez. 6^, 16 settembre 2015, n. 18196; Cass., Sez. 1^, 12 giugno 2006, n. 13592;

In sostanza, nell’analizzare la posizione economica della moglie, secondo la Corte di Cassazione il Tribunale e la Corte di Appello avevano anzitutto individuato la capacità teorica di produrre reddito in capo alla moglie, ma contemporaneamente avevano valutato bene la situazione concreta, relativa a quei fattori capaci di impedire l’effettiva attitudine al lavoro nel conseguimento di risultati pratici. Si dice, infatti, che le Corti hanno bene argomentato

avendo dato puntualmente atto delle opportunità connesse al titolo di studio universitario ed all’abilitazione professionale di cui la donna è in possesso, ma avendone anche ridimensionato la portata, alla luce delle difficoltà, ineccepibilmente desunte da nozioni di comune esperienza, che ella è verosimilmente destinata ad incontrare nell’inserimento del mondo del lavoro, a causa dell’età ormai avanzata e della mancanza di precedenti esperienze professionali. E’ noto d’altronde che l’attitudine al lavoro del coniuge, quale elemento di valutazione della sua capacità di guadagno, in tanto può assumere rilievo ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell’assegno di mantenimento, in quanto venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (cfr. Cass., Sez. 1^, 13 febbraio 2013, n. 3502; 25 agosto 2006, n. 18547; 2 luglio 2004, n. 12121).

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 31 maggio 2016

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