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Ancora sulla separazione rapida: marcia indietro sulla riforma

Il 6 ottobre 2014 avevamo pubblicato un articolo in materia di “separazione rapida”. In effetti, si tratta e si trattava di una novità, che peraltro a detta degli osservatori non avrebbe intaccato, almeno per il divorzio, i problemi basilari circa la lentezza dell’intero iter necessario per arrivare allo scioglimento del matrimonio o dei suoi effetti civili.

Avevamo pubblicato la circolare applicativa della procedura prevista dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, art. 6, che peraltro ora ha subito delle modifiche nel momento in cui è stato convertito in legge. Vediamo, in dettaglio, cosa è cambiato nella cosiddetta separazione rapida nel passaggio alla legge di conversione.

Al primo comma dell’art. 6 del decreto, si dice ora:

1.  La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

In buona sostanza, la convenzione di negoziazione assistita necessiterà di un avvocato a testa per ciascuna delle parti e potrà sempre essere conclusa per le materie indicate. Si parla di una soluzione consensuale nella separazione e nel divorzio, quindi non può che riferirsi appunto alla separazione consensuale e al divorzio congiunto/consensuale. Si tratta delle procedure certamente più semplici, nelle quali le parti già hanno una certa apertura e disponibilità reciproche.

Ci sono peraltro casi, seppur non frequentissimi, nei quali le parti chiedono all’avvocato semplicemente alcuni consigli e sfruttando la vecchia norma che consentiva di presentarsi avanti il Presidente senza il patrocinio del difensore, depositano il ricorso compilando semplici moduli che si trovano sui siti dei maggiori tribunali italiani. La riforma della negoziazione assistita presso il difensore, che con la modifica della quale si parla in sede di conversione del decreto, richiede la presenza di un difensore per parte, non sembra lasciare alcuno spazio alla scissione tra la mera negoziazione e l’accordo vincolante, nel senso che la stessa negoziazione deve essere *assistita*, proprio al fine di pervenire all’accordo finale, che poi viene presentato all’autorità competente. In sostanza, alla presenza dei difensori, l’accordo si può raggiungere avanti l’Ufficiale dello Stato civile.

Su quest’ultimo aspetto sono state approvate alcune novità rispetto al testo originario. Leggiamole insieme (art. 6 comma 2, decreto legge):

2.  In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3

A differenza di quanto si era previsto in precedenza, appare doveroso il passaggio ulteriore presso la Procura della Repubblica, in quanto l’accordo negoziato con i difensori viene trasmesso alla Procura anche in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti. La separazione rapida e il divorzio rapido, come erano stati chiamati, rischiano di subire un rallentamento preventivo proprio in questa fase. In effetti, mentre la modifica si spiega per ragioni politiche con la necessità di assecondare alcuni partiti che sostengono la maggioranza, come è stato scritto dagli osservatori, a livello tecnico non appare pienamente giustificabile il rallentamento, più che altro nell’ottica della ratio della riforma. In realtà, l’ipotesi che circolava prevedeva che l’accordo fosse trasmesso alla Procura dall’Ufficiale di Stato civile. Nella circolare 16/14 (http://dl-iusondemand.s3.amazonaws.com/civileitnews/2014Circolare-n.-16-2014.pdf) si stabiliva che fosse l’avvocato a trasmettere l’accordo. In ogni caso, l’accordo è sottoposto al vaglio della Procura, ma non è in questa norma previsto un termine affinché la medesima si pronunci, nè un meccanismo di silenzio assenso. Se il Procuratore della Repubblica non ravvisa irregolarità (controllo negativo), concede il nullaosta, che viene comunicato agli avvocati. Invece, quando si è in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo è trasmesso entro 10 giorni alla Procura, che deve valutare, questa volta in positivo (controllo positivo), se l’accordo risponde effettivamente all’interesse dei figli e non limitarsi, negativamente, a fornire il nullaosta se non vi siano irregolarità.

Il terzo comma prevede poi:

3.  L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5

Rimane, quindi, questo incombente per le annotazioni al registro dello stato civile, ovviamente. Le sanzioni per le omissioni del legale sono però state abbassate, nella versione definitiva, in un importo da euro 2.000 ad euro 10.000.

Nel complesso, quindi, i dibattiti politici hanno introdotto il passaggio della trasmissione della convenzione in Procura, per una valutazione che peraltro cambia a seconda che ci siano o meno figli minorenni e/o maggiorenni incapaci e/o portatori di handicap o maggiorenni non autosufficienti a livello economico. Si segnala che l’8 novembre scorso, nella città di Mantova, era stata portata a termine la prima procedura di negoziazione assistita per una separazione consensuale, che si è tenuta davanti all’Ufficiale di Stato civile, alla presenza di entrambi gli avvocati. In quella procedura non erano in gioco figli della coppia, per cui si trattava del caso più semplice, ma ora, a seguito della legge di conversione, anche in assenza di figli appartenenti a determinate categorie meritevoli di maggiore tutela, la norma prevede ugualmente il passaggio intermedio.

Qui si riporta il testo previgente dell’art. 6 del decreto, prima della conversione in legge con le modifiche apportate:

Art. 6.  Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

1.  La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3.  L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.

4.  All’avvocato che vìola l’obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5.  Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»;
b)  all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»;
c)  all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;»
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 10 dicembre 2014

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