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Abusi sui figli: motivo di addebito la falsa denuncia della moglie contro il marito

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Nel vasto panorama delle problematiche circa la separazione personale dei coniugi con addebito, una recente sentenza – Corte di cassazione civile, sez. VI, 1 agosto 2018, n. 20374 – indaga il caso per fortuna non frequente della moglie che falsamente denuncia il marito di abusi sessuali sui figli, pur sapendo che non li ha commessi e le conseguenze a cui andrà incontro, che possono essere devastanti.

Basta questo, secondo il supremo Collegio, ad intaccare la fiducia coniugale, nel senso che si rompe quel legame di fiducia alla base del matrimonio. Una moglie che compia questo passo non ama il marito.

La Corte di Appello di Bologna aveva avuto modo di riformare la sentenza di primo grado che negava a ciascuna delle parti l’addebito e

ha valutato decisivo ai fini della rottura del legame di fiducia e affettività fra i coniugi il grave episodio della denuncia da parte della L. di abusi sessuali commessi dal T. nei confronti della figlia nonostante fosse consapevole della insussistenza di tali fatti e delle conseguenze che il marito avrebbe subito in dipendenza della denuncia.

La Cassazione riconosce fondata la ricostruzione della sentenza di appello, proprio perchè analizza bene l’incidenza causale della denuncia inoltrata dalla moglie contro il marito sulla serenità del matrimonio. Può una moglie compiere un gesto del genere senza rendersi responsabile dell’intollerabilità della convivenza? E quindi, la Corte di Cassazione:

La Corte di appello ha espresso una articolata motivazione sull’incidenza causale della denuncia della L. sulla rottura del legame matrimoniale e sulla perturbazione della relazione del T. con i figli. Ha preso in esame la dedotta efficacia della tentata riconciliazione e ne ha escluso la rilevanza atteso che, a giudizio della Corte d’appello, la denuncia sporta dolosamente dalla L. ha costituito un vulnus non sanabile nella relazione matrimoniale, come ha dimostrato la successiva crisi che ha portato alla definitiva rottura del rapporto. In questa prospettiva è stata ritenuta irrilevante la prova orale richiesta dalla odierna ricorrente dato che, a giudizio della Corte distrettuale, l’efficacia causale fra comportamento contrario ai doveri matrimoniali e rottura dell’affectio coniugalis si è interamente e irreversibilmente prodotta con il grave comportamento posto in atto dalla L. contro il suo coniuge.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 2 ottobre 2018

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