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Pignoramento di autoveicoli: novità e regole

Sempre il DL 12/09/2014, n. 132 ci riserva novità in materia di pignoramento di veicoli.

Intanto, come è noto, il cosiddetto P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) non assolve alla funzione di identificare il proprietario di un veicolo registrato, ma piuttosto di dirimere le controversie in materia di opponibilità della compravendita a terzi, esattamente come la Conservatoria per i Registri Immobiliari assolve al compito di archiviare le varie trascrizioni di atti, utili a risolvere le vertenze in materia di doppia alienazione immobiliare. Tuttavia, il P.R.A. viene costantemente consultato da tecnici e professionisti per individuare dati fondamentali di veicoli e soggetti, nel caso di sinistri, ipoteche e fermi, volture, eccetera.

Il nuovo art. 521 bis, che emerge dal decreto poi convertito, dispone novità in materia di pignoramento dei veicoli. Il pignoramento dei beni mobili registrati, quali autoveicoli, è sempre stata operazione tendenzialmente infruttuosa. Nelle controversie contro i rivenditori di auto, il problema era principalmente il fatto che il pignoramento difficilmente aveva luogo, a causa della cessione dei veicoli a terzi effettuata prima di esso dai parchi auto. Nelle controversie tra privati, invece, il pignoramento è complicato a causa del fatto che il veicolo viene nascosto, tenuto in autorimesse e box privati, ovvero spostato costantemente.

La norma, ora, stabilisce:

Art. 521-bis. – (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). – Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

In buona sostanza, è necessaria una notifica al debitore, come avviene in ogni caso. A questa segue una trascrizione presso il pubblico registro. L’ingiunto è tenuto a consegnare all’I.V.G. del luogo, i documenti relativi al veicolo.

E’ importante ricordare che con il pignoramento il debitore diventa custode del bene e deve ottemperare alle richieste di legge. Si dispone, così, nel caso contrario, che

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto.

Dove il veicolo viene rinvenuto? Nel luogo in cui il veicolo è rinvenuto si radica la competenza dell’Istituto di Vendite Giudiziarie, che diventerà custode del bene, nel caso il procedimento si sviluppi in via patologica a causa dell’omissione del debitore.

Va, però, ricordato che anche il creditore ha incombenze piuttosto stringenti, perchè non appena riceve dall’Ufficiale Giudiziario il pignoramento, dovrà preoccuparsi di una serie di adempimenti da effettuarsi entro trenta giorni per garantire che il pignoramento non perda efficacia:

l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

Spicca, naturalmente, la trascrizione nei pubblici registri dell’atto di pignoramento. Inoltre, il creditore deve depositare in Tribunale la nota di iscrizione a ruolo, titolo esecutivo, precetto, pignoramento e nota di trascrizione. Tuttavia, l’avvocato, conformemente alla nuova tendenza che valorizza normativamente il suo potere di autenticazione delle copie, può certificare la conformità delle copie ai fini della procedura, non ovviamente in assoluto.

In tutto questo discorso, la vera novità consiste nel potere dell’Ufficiale Giudiziario di accedere direttamente alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico, per verificare la presenza di intestazioni di beni al debitore e procedere con il pignoramento, in modo altrettanto diretto. Le novità normative testè ricordate, comunque, entrano in vigore l’11 dicembre 2014. In ogni caso, ricordiamo che questo potente strumento a favore dell’Ufficiale Giudiziario è previsto dal nuovo articolo collocato nel codice di procedura civile, in particolare l’art. 492 bis c.p.c.. Si tratta di norma inserita nell’ambito delle disposizioni sull’esecuzione forzata e in particolare sul pignoramento.

Al primo comma si stabilisce che:

Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata

Non si tratta, quindi di un automatismo. E’ necessario che il creditore, tramite il legale, proponga istanza. L’istanza va rivolta al Presidente del Tribunale. La competenza si radica in relazione al luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore. Il Presidente adito, verificata l’esistenza e validità del titolo esecutivo per cui si procede e quindi del diritto a procedere del creditore, autorizza la ricerca. Ciò significa che l’Ufficiale potrà a questo punto consultare anche il P.R.A. per verificare se il debitore è intestatario di autoveicoli e così si potrà dare il via al procedimento descritto sopra per il pignoramento dei medesimi. Non è escluso che l’esistenza del veicolo possa essere ricavata anche da altre banche dati pubbliche e non necessariamente dal solo Pubblico Registro Automobilistico; l’Ufficiale Giudiziario indicherà nel verbale le banche dati consultate e i risultati ottenuti.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino, il 5 dicembre 2014

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