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Mediazione: niente più spese di avvio

Come una bomba sugli organismi di mediazione è arrivata una decisione del T.A.R. del Lazio, la sentenza T.A.R. Lazio, n. 1351 del 23 gennaio 2015. Perchè è un arresto importante? Vediamo nel dettaglio.

Anzitutto si premette che il D.L. n. 69 del 2013 è stato un tentativo di risposta nei confronti della nota sentenza della Consulta, con cui era stato colpito l’istituto della mediazione civile. La Corte Cost., 6 dicembre 2012, n. 272 è la celebre sentenza con cui la Consulta si era pronunciata sulla legittimità/illegittimità dell’istituto della mediazione civile, specialmente quella obbligatoria in determinate materie, per evitare l’improcedibilità del susseguente giudizio. Ora, naturalmente il Legislatore aveva ribadito nuovamente l’istituto, con le varie caratteristiche. Il tutto con il cosiddetto Decreto del Fare, quello citato sopra.

La sentenza del T.A.R. arriva, ora, in un momento di difficoltà dell’istituto e va ad annullare alcune parti del decreto interministeriale n. 180/2010 in materia di mediazione. In sostanza, non è più consentito agli organismi di chiedere il pagamento di una somma di denaro a titolo di spese di avvio – né a titolo di indennità – in sede di primo incontro. Ricordiamo la prassi: attualmente si chiede una somma che si aggira intorno agli € 40,00 + i.v.a. al 22 %. Questo accade per ottenere l’avvio del procedimento di mediazione, a cui segue il cosiddetto “primo incontro” orientativo. Solitamente si procede allegando la distinta di bonifico alla domanda. La sentenza citata elimina questo primo importo, come risulta peraltro anche dal comunicato ufficiale del Ministero, che si può rinvenire a questo link sul sito: https://mediazione.giustizia.it/

Il ragionamento che è stato svolto dal T.A.R. Lazio è semplice. Se non è dovuto il compenso all’organismo di mediazione “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro” (art. 16, commi 2 e 9, Dm 180/2010, in riferimento all’art. 17, comma 5-ter, Dlgs 28/2010), come sarà possibile chiedere l’importo iniziale come condizione per l’avvio del procedimento, visto che tutti gli organismi lo pongono come prerequisito per procedere?

Sono naturalmente già sorti vari dibattiti sulla sostenibilità dell’attività di mediazione per gli organismi. Ma c’è da chiedersi, in realtà, se questi € 40,00 di solito richiesti servono realmente a coprire costi concreti dell’organizzazione, visto che molti organismi accettano la domanda via mail e si limitano a convocare via PEC la controparte o a disporre che lo faccia il procedente, senza alcuna attività ulteriore. Il problema, invece, più importante, a parte il discorso dell’illegittimità parziale delle norme sulla formazione dei membri dell’organismo, di cui si è occupato il T.A.R. contestualmente alla questione delle spese, è quello della possibilità di richiedere in restituzione le somme versate. Attualmente la pronuncia del T.A.R. del 23 gennaio 2015 è sottoposta a gravame avanti il Consiglio di Stato ad opera del Ministero di Giustizia, proprio per avere una parola fine sulla vicenda.

Ricordiamo, comunque, a titolo informativo che l’A.N.A.I., l’Associazione Nazionale Avvocati Italiani, suggerisce già sul sito di chiedere la restituzione degli importi non dovuti per l’avvio delle procedure di mediazione.

Ribadiamo, però, che la sentenza del T.A.R. citata non scardina il sistema, ma in linea di principio riconosce la compatibilità con l’ordinamento della mediazione così come attualmente concepita. Il ricorso era stato presentato dall’Unione Nazionale delle Camere Civili di Parma.

Sotto il profilo dell’illegittimità legata alla formazione dei membri degli organismi, il T.A.R. boccia le norme nella misura in cui sono concepite per estendersi anche agli avvocati, che invece proprio in virtù delle disposizioni in vigore, sarebbero (o dovrebbero essere considerati) “mediatori di diritto”.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 30 gennaio 2015

 

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