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La riforma del catasto

Con DLT 17/12/2014, n. 198, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 2015, n. 9, prende il via la attesa “riforma del Catasto”, con annessi e connessi.

Si premette che l’O.M.I., cioè l’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, ha evidenziato nei mesi scorsi, tramite apposite ricerche, la circostanza di un consistente scollamento tra il valore catastale degli immobili e quello di mercato. La riforma del catasto, quindi, è finalizzata anzitutto ad ottenere come obiettivo l’adeguamento dei due parametri numerici, con evidenti conseguenze, spesso molto onerose, sull’applicazione delle imposte relative agli immobili. Dagli studi emerge che a Torino vige la situazione più rosea e tranquilla, considerato che lo scollamento è di appena 16 %, rispetto, invece, ad altre città dove si registrano scollamenti di enorme consistenza, che comporterebbero una duplicazione/triplicazione delle imposte I.M.U. e Tasi.

L’art. 1 del decreto prevede, in sostanza, il modo di organizzazione delle “commissioni censuarie”, quelle che dovranno riadattare i valori catastali:

Art. 1.  Commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale

1.  Le commissioni censuarie sono ordinate in commissioni censuarie locali, aventi sede nelle città individuate nell’allegata tabella, e in commissione censuaria centrale, avente sede in Roma.

In questo contesto, l’art. 6 dispone a proposito della commissione censuaria centrale e circa la sua composizione, mentre altre norme si occupano delle modalità di elezione dei membri:

Art. 6.  Commissione censuaria centrale

1.  La commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da venticinque componenti effettivi e ventuno supplenti.

Al di là delle comprensibili esclusioni di parenti nelle commissioni, spiccano i soggetti incompatibili, individuati precisamente dall’art. 11 (Incompatibilità):

1.  Non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finché permangono in attività di servizio o nell’esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

a)  i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
b)  i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;
c)  coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
d)  i prefetti;
e)  gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
f)  gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
g)  coloro che esercitano abitualmente l’assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell’ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.
Le Commissioni, per revisionare i valori catastali, potranno accedere, a norma dell’art. 16, ai dati provenienti dai Comuni e dall’Agenzia delle Entrate.
L’art. 20 prevede, poi, che i rimborsi spese dei consiglieri saranno affrontati dall’Agenzia delle Entrate.
Base della riforma sarebbe, comunque, il calcolo secondo metratura, invece che per vani.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 15 gennaio 2015

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