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Il reato di tortura: cenni e profili critici

La vicenda si è originata da una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, che si è occupata dei fatti della Scuola Diaz risalenti al 21 luglio 2001. Si tratta del comportamento tenuto dalle Forze dell’Ordine in quella vicenda, il quale diede adito a numerose polemiche. Il ricorso fu presentato dal Sig. Arnaldo Cestaro e ha portato alla condanna dell’Italia per un deficit “strutturale” legato all’assenza nell’ordinamento del reato di tortura e all’incapacità di prevenire fatti di violenza simili, almeno stando all’interpretazione datane dalla Corte.

Di fatto il ricorrente sostenne (e dimostrò) di essere stato brutalmente picchiato, con la precisazione che non esisteva alcun nesso causale o alcuna proporzione tra la situazione in cui si trovava e l’uso della forza che fu irrogata contro di lui, nonché il fatto che gli agenti non furono mai perseguiti anche a causa di una scarsa collaborazione dello Stato.

La reazione italiana è la discussione del vecchio disegno di legge sul reato di tortura che era stato depositato il 19 giugno 2013 (http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0018050.pdf) e che ora riceve una poderosa spinta, proprio perchè approvato dalla Camera dei Deputati, in vista, dopo la discussione, di essere definitivamente approvato dal Senato e diventare operativo.

Tuttavia, l’originario testo, così come concepito, stabiliva come presupposto anzitutto la situazione di privazione della libertà personale, condizione che scompare proprio nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, creando una profonda aporia di sistema.

L’originaria fattispecie veniva così delineata:

ART . 613-
bis. – (Tortura) – Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la
dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni
La pena è aggravata se i fatti sono commessi da pubblico ufficiale e in varie altre modalità circostanziali.
La fattispecie, come si può notare, presenta vari ordini di problemi: l’estensione applicativa e la specificità del fatto, descritto invero in modo piuttosto generico. Anzitutto. E molti altri, se si scende nel dettaglio, specialmente per individuare il delicato equilibrio tra scriminanti legate alle Forze di Sicurezza e la loro attività, da una parte, e l’esigenza di rispettare i diritti umani, dall’altra.
Il testo viene modificato dalla Camera e quindi l’articolo 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque,
con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche (reato di evento),

  • a causa dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose o
  • al fine di

– ottenere da essa, o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o

– infliggere una punizione o

vincere una resistenza.

Si sottolinea, appunto, la scomparsa del requisito riguardante la privazione della libertà personale e soprattutto l’ultimo elemento, cioè il contenuto del dolo specifico di “vincere una resistenza”, che pare pensato e concepito principalmente per le Forze dell’Ordine, considerato che esse svolgono come attività base per legge proprio quella di vincere resistenze dei cittadini!

Il reato, che non sarebbe più specifico di determinate categorie, ma comune a tutti i soggetti, può essere compiuto mediante violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza.
Non è facile individuare cosa siano le “acute sofferenze fisiche o psiciche“. Sotto questo profilo, è poco chiaro non tanto il fatto che il comportamento tenuto dal soggetto abbia causato la sofferenza (nesso causale), ma il fatto della sofferenza in sè, perchè essa non è facilmente definibile.
Sull’estensione applicativa, è chiaro che questo reato sarebbe pensato per vari ambiti, non solo per colpire gli abusi delle Forze dell’Ordine. Principale critica al testo risiede nel fatto che la privazione della libertà non sarebbe più elemento presupposto di fattispecie, quindi il reato potrebbe teoricamente configurarsi anche nell’attività di insegnamento, ovvero nell’educazione impartita dai genitori. E’ evidente che si realizzano, così facendo, pesanti sovrapposizioni di fattispecie, rispetto ad altri reati tuttora previsti dall’ordinamento.
Il disegno di legge modificherebbe anche il testo unico sull’immigrazione, vietando le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni tutte le volte che sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi di provenienza degli stranieri, essi possano essere sottoposti a tortura.
Alcuni osservatori, rilevando che nella previsione normativa così come concepita, il dolo specifico (intenzione specifica di) è configurato in modo tale da ricomprendere precise situazioni, hanno sottolineato il grave rischio che la norma, se approvata, non sarebbe in grado in realtà di evitare, prevenire e combattere le torture perpetrate per mera finalità sadica, ovvero semplicemente prive di alcuna giustificazione. Ovviamente il reato di tortura è previsto, come divieto, in tutte le principali Carte dei Diritti Umani; si tratta solo di introdurre nell’ordinamento una fattispecie efficace, ma anche ben delineata a livello normativo, per evitare che le buone intenzioni non si traducano in fatti concreti. Anche il corretto funzionamento dei corpi di polizia è un valore che deve essere tutelato al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, il che significa che è necessario evitare l’effetto “intimidatorio” che certe formulazioni legislative possono produrre, con conseguente induzione dei soggetti coinvolti a modificare preventivamente i propri comportamenti al solo fine di evitare successive sanzioni.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 10 aprile 2015

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