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Il nuovo contributo per l’infanzia

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 28 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 del 11-12-2014, stabilisce un contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.

Il contributo è introdotto dall’art. 1, il quale recita così:

 

1. La madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonche’ la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al termine del periodo di congedo di maternita’ e negli undici mesi successivi, ha la facolta’ di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012. 2. La richiesta puo’ essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale.

Anzitutto, quindi, deve trattarsi di una madre lavoratrice, non importa se dipendente pubblico o privato. Eventualmente anche la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata I.N.P.S..

Al termine del congedo di maternità e negli undici mesi successivi può richiedere al posto del congedo parentale un contributo di baby sitting.

L’importante novità di politica sociale è anche annunciata sul sito del Ministero del lavoro.

L’art. 2 della norma dispone, circa l’entità:

Misura del beneficio e modalita’ di erogazione 1. Il beneficio di cui all’articolo 1 consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata. 2. Il contributo per il servizio di baby sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di 600 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.

In sostanza, a seconda della scelta operata dalla lavoratrice, sono possibili due soluzioni, fermo restando che il contributo sia effettivamente elargito:

– pagamento diretto della struttura, dietro esibizione della documentazione;

– pagamento alla lavoratrice tramite i voucher per lavoro occasionale accessorio.

In particolare, questi ultimi “buoni lavoro” sono previsti dal D.Lgs. n. 276/2003, art. 72 come modificato dall’art. 1, c. 32, L. n. 92/2012 e dalla circolare Ministero del Lavoro n. 4/2013. Il sistema dei voucher semplifica la retribuzione, ancorandola alla misura oraria e alla durata, per evitare speculazioni dalla parte datoriale. In questo caso si applica al contributo di baby sitting.

Importanti spiegazioni sull’istituto si rinvengono nel sito I.N.P.S.: http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=8349

Chi vuole consultare direttamente il decreto, può collegarsi a questo link: http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Documents/Decreto%20ex%20art.%204%2c%20co.%2024%20lett.b%29%2c%20L.%2092_2012%20registrato%20Corte%20dei%20Conti.pdf

Articolo redatto a Torino il 12 dicembre 2014 da Studio Duchemino

 

 

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