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franchising: cos’è e quando serve

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Per molti anni non abbiamo avuto in Italia una definizione del franchising. Si tratta di un contratto atipico – che esce, cioè, dagli schemi classici del codice civile – di derivazione anglosassone:

il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi (art. 1 L 06/05/2004, n. 129).

Qual è la funzione economica di questo contratto? Lo spiega la giurisprudenza, Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21/12/2017, n. 30671, affermando:

In tema di contratti, con il contratto di affiliazione commerciale (o “franchising”) un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi (“franchisor”), al fine di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato, creando una rete di distribuzione senza dover intervenire direttamente nelle realtà locali, concede, verso corrispettivo, di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi ad un autonomo ed indipendente distributore (“franchisee”), che, con l’utilizzarne il marchio e nel giovarsi del suo prestigio, ha modo di intraprendere un’attività commerciale e di inserirsi nel mercato con riduzione del rischio.

Nel merito – Trib. Padova Sez. II, 11/09/2015 – è stato osservato che

La definizione di cui all’art. 1 della legge n. 129 del 2004 richiede, per poter affermare di essere in presenza di un rapporto qualificabile quale franchising, che una parte conceda ad un’altra un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

(Trib. Monza Sez. II, 20/03/2007) Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 129/04, l’affiliazione commerciale è il contratto tra due soggetti economicamente e giuridicamente indipendenti in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino l’8 gennaio 2018

 

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