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Copie autentiche “faidate”

Il DL 24/06/2014, n. 90, recante una serie consistente di norme relative al processo telematico, rubricate “Disposizioni per garantire l’effettività del processo telematico” (articoli 44 e seguenti), ha tra le altre cose introdotto una grande facilitazione per gli avvocati: l’autentica delle copie “faidate”.

Si tratta di una grossa novità, che consente di evitare lunghe code presso le cancellerie dei Tribunali.

Vediamo di cosa si tratta. L’art. 52 (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice) contiene proprio importanti disposizioni sul punto. Modificandosi il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, si prevede:

9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.

In buona sostanza, l’avvocato difensore si limita ad estrarre le suddette copie dal fascicolo Polisweb, cui accede tramite il sistema ministeriale e successivamente, prima della notifica, sottoscrive una forma di autenticazione, secondo un modello. A Torino, è stato siglato un apposito protocollo (protocollo sulle modalità di autentica delle copie da parte degli avvocati e sul rilascio delle copie esucutive dei decreti ingiuntivi non opposti) per la formula da usare, che si può trovare sul sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, a questa pagina: http://www.ordineavvocatitorino.it/node/122516, o comunque qui: http://www.ordineavvocatitorino.it/node/122516. Per chi non riuscisse a scaricarlo, il protocollo è del 15 dicembre 2014.

Al punto 1.2 è introdotta una formula base, cui fare riferimento. Gli elementi essenziali paiono essere:

– l’indicazione della qualità di difensore e del fatto che l’autentica è formulata in questa qualità di difensore di una parte precisa del processo (nome e cognome);

– l’indicazione della normativa in forza della quale si effettua l’autentica, cioè in sostanza l’art. 16 bis, comma 9 bis, decreto legge 179/2012;

– la dichiarazione che la copia riportata è stata estratta dal fascicolo telematico/informatico R.G. n. …. di un determinato Tribunale;

– la dichiarazione che essa è conforme a quella del fascicolo telematico;

– la dichiarazione che vale come l’originale.

Gli ultimi tre elementi possono apparire, secondo certe prassi, accorpati in un’unica dichiarazione, è sufficiente che siano entrambi presenti, anche perchè costituiscono il cuore stesso dell’operazione di autentica dell’atto. L’atto inviato via PEC presso la casella del difensore reca una scrittura laterale, va stampato e semplicemente dotato di questa autentica. Nei Tribunali in cui il Giudice elabora il decreto di fissazione udienza solo in via cartacea e nei quali, quindi, il cancelliere scannerizza il documento del decreto, si stampa semplicemente ciò che emerge dal sistema informatico del Polisweb, dotando comunque i due atti (atto introduttivo e decreto), sia pure sprovvisti della dicitura digitale a latere, dell’autentica così come descritta nel protocollo.

Il protocollo di Torino introduce anche una casistica delle singole dichiarazioni che possono occorrere in relazione alle singole ipotesi in cui cambia il soggetto (professionista, tecnico, eccetera), ovvero la situazione stessa. Al punto 2.1, invece, vi sono le regole sulle richieste on line delle copie esecutive dei decreti ingiuntivi non opposti, sulla base della circolare ministeriale in subjecta materia (28/10/2014, Ministero della Giustizia). La circolare è reperibile sul sito del Ministero: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8.wp?facetNode=11

Quando si proceda a riunire un ricorso e un decreto, bisogna autenticare separatamente i vari atti.

Ulteriori indicazioni riguardano, poi, la notifica in proprio da parte dell’avvocato.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 12 gennaio 2015

 

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