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Erede coltivatore

Erede-coltivatore

Oggi parliamo dell’erede coltivatore.

Chi è l’erede coltivatore?

Può succedere che tra gli eredi vi sia un coltivatore.

Cioè qualcuno che ha coltivato o sta coltivando i terreni dei genitori.

I fratelli potrebbero chiedere il conto di quello che guadagna.

Indice

Erede coltivatore: lo sfruttamento dei terreni

Anzitutto l’erede coltivatore diretto sfrutta i terreni.

Per questo dovrebbe rendere il conto dei guadagni, almeno a far data dalla morte dei genitori.

Gli altri eredi, infatti, hanno diritto ad avere la quota compensativa.

L’erede, infatti, sfrutta i terreni da solo in quanto è l’unico coltivatore.

Erede coltivatore: deve dimostrarlo?

Per evitare di rendere il conto come erede, deve dimostrare di essere coltivatore.

La domanda va posta al giudice subito.

Si tratta dell’accertamento della qualità di coltivatore.

In questo caso al posto di rendere il conto, imputerebbe all’eredità solo l’affitto.

La domanda va fatta tempestivamente.

Erede coltivatore: serve un altro giudizio parallelo alla divisione?

Non è detto che serva, in quanto la domanda può essere presentata al giudice della divisione.

Quando i fratelli dividono davanti al tribunale, quindi, l’erede coltivatore chiede al giudice di verificare se è un erede coltivatore.

In tal caso dovrà restituire solo gli affitti o somme corrispondenti.

In caso contrario dovrà rendere il conto della gestione come erede, il che è molto più complicato, ma anche più oneroso.

Non si può aggirare il tutto, chiedendo al tribunale, sezione agraria, di accertare che è coltivatore.

In questo caso, infatti, il giudizio di divisione non può essere sospeso.

La decisione delle sezioni agrarie non conta, se viene usata per aggirare le regole processuali.

Erede coltivatore: esistono casi in Italia?

Citiamo la sentenza n. 875/2021 pubblicata il 07/05/2021 del tribunale di Venezia.

In quella vicenda molti fratelli avevano chiesto la divisione del patrimonio dei genitori, entrambi defunti.

Uno dei fratelli era coltivatore, ma si è dimenticato di dirlo al giudice nella prima difesa.

Il giudice non ha sospeso la causa in attesa dell’esito della causa parallela che lui ha intrapreso come coltivatore.

Infatti, il giudice non è tenuto a sospendere (art. 295 c.p.c.) niente.

La difesa, infatti, andava fatta tempestivamente in quella sede della divisione.

Per approfondimenti sulla materia agraria.

Articolo redatto ad Alpignano in materia di SUCCESSIONI, da Studio Duchemino, studio legale a Torino, il 21 luglio 2023

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