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L’agenzia immobiliare non ha fatto niente.

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Molti dicono all’avvocato che l’agenzia immobiliare non ha fatto niente.

Di conseguenza non vogliono pagarla.

In sostanza, partono dall’idea che se l’agenzia ha fatto poca attività non dovrebbe essere pagata.

Vediamo che cosa ne pensa la giurisprudenza.

Indice

L’agenzia immobiliare non ha fatto niente: che cosa significa?

Anzitutto, il mediatore va pagato se il suo aiuto nel far conoscere venditore e acquirente è stato determinante.

Di solito si parla di contributo causale, causa-effetto.

Non basta il semplice decorso del tempo, ad esempio se l’agente ha portato a fare la visita e poi si è conclusa la vendita.

Bisogna che ci sia qualcosa di più.

Si parla ad esempio di:

  • consegna documentazione;
  • tentativi di trattative;
  • sanatorie edilizie;
  • rinegoziazioni del prezzo;
  • assistenza

L’agenzia immobiliare non ha fatto niente: le trattative successive?

Un classico esempio si verifica quando, terminata la fase dell’agenzia, le parti si accordano con nuove trattative.

Queste trattative sono scollegate dalle prime.

Le parti magari si sono riviste per puro caso dopo anni, oppure hanno ritrattato completamente il prezzo originariamente proposto dall’agenzia.

L’agenzia non ha fornito materiale, documenti o assistenza.

L’agenzia immobiliare non ha fatto niente: un caso concreto

Un caso concreto è quello affrontato da Tribunale di Alessandria, con sentenza 313/2020 pubblicata il 10/06/2020.

L’agenzia chiamava in giudizio i due clienti.

Questi si difendevano, però, dicendo che anzitutto la casa era già stata visitata grazie ad una vicina di casa anni prima.

L’avevano riconosciuta, nonostante l’avessero rivista con l’agenzia.

In quel caso l’agenzia non aveva fatto niente dopo la visita.

Dopo altri anni, le parti casualmente venivano rimesse in contatto dalla vicina di casa.

Si arrivava alla vendita ad un prezzo quasi ridotto alla metà.

L’agenzia immobiliare non ha fatto niente: le motivazioni del tribunale.

Il Tribunale è stato chiaro, analizzando il caso e ha rilevato che effettivamente l’apporto causale dell’agenzia era pressoché nullo.

Infatti:

(Tribunale di Alessandria, con sentenza 313/2020 pubblicata il 10/06/2020)

L’interruzione dei contatti tra le parti, è stata superata ed ovviata nel corso delle nuove e diverse
trattative
instauratesi casualmente tra le parti grazie all’intervento della vicina di casa del sig. ……… che
ha, di fatto, consentito ai contraenti di avviare ex novo una fase totalmente diversa della trattativa, fino
a giungere alla conclusione del contratto.
Da ciò consegue che la mediazione della società attrice non si pone in alcun rapporto di effettiva e
concreta causalità con la conclusione del contratto, laddove invece è solo grazie al successivo incontro
fortuito tra le parti ed al mutamento delle condizioni economiche dell’intero affare che il contratto è
stato positivamente concluso; in altre parole la conclusione dell’affare si è verificata solo per effetto
d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili ai precedenti contatti avuti con l’agenzia di mediazione
o da questi condizionate.
Non ravvisandosi alcun rapporto causale tra la mediazione svolta dall’attrice e la conclusione del
contratto del 16.5.2016 (stipulato sulla base di nuove trattative), la domanda non può trovare
accoglimento, essendosi limitata l’attività della ……………………. alla mera visita dell’immobile.
Infatti, l’attività svolta è consistita solo nel far vedere l’immobile alla convenuta mentre non risulta che
vi sia stata la consegna di alcuna planimetria, né di una bozza di proposta contrattuale, né di alcun tipo
di assistenza, quali indicazioni sulle varie forme di pagamento o di mutuo o ancora di attività appunto
di “mediazione” tra le diverse pretese delle parti.

Sembra quindi evidente qual è il principio scelto dalla giurisprudenza.

La distanza di anni, l’assenza di vera attività, escludono comunque il diritto alla provvigione.

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Articolo redatto ad Alpignano il 5 luglio 2023 da Studio Duchemino

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