Vai al contenuto

La provvigione è dovuta se il venditore cambia le clausole?

togliere-mandato-agenzia-immobiliare

Oggi verifichiamo se la provvigione è dovuta se il venditore cambia le clausole.

Infatti, dobbiamo capire se la provvigione, che consegue alla stipula di un contratto, possa essere pagata all’agente immobiliare nonostante il venditore abbia cambiato le clausole della proposta.

Per farlo, verifichiamo anzitutto come funziona la conclusione di proposte di acquisto immobiliare.

Indice

La provvigione è dovuta se il venditore cambia le clausole? La funzione della proposta.

La funzione della proposta è fissare nel tempo certe condizioni di acquisto.

L’acquirente si impegna a non cambiarle per qualche giorno, sapendo che il venditore le potrà accettare o meno.

Alle volte, però, accade che il venditore non si limiti ad accettare la proposta.

Può succedere, infatti, che vengano apposte clausole nuove, magari scritte a mano sulla proposta, mandando in confusione l’acquirente.

La provvigione è dovuta se il venditore cambia le clausole? La controproposta.

In questi casi, quindi, parliamo espressamente di una controproposta.

In queste situazioni è altamente consigliato rivolgersi subito ad un avvocato per una consulenza legale urgente, on line.

Infatti, ogni singolo gesto che si compie, può costare caro in certe situazioni.

La provvigione è dovuta se il venditore cambia le clausole? La provvigione dell’agenzia

La provvigione si paga quando un contratto si conclude, non quando una proposta viene rinegoziata, lasciando intendere che non verrà accettata.

E’ quanto è accaduto nel caso pratico di oggi, quello della sentenza Tribunale Savona, Sent., 27/08/2024, n. 635.

Il venditore aveva letto la proposta firmata dall’acquirente e aveva fatto aggiungere a mano una clausola, secondo la quale l’acquirente avrebbe potuto recintare la proprietà lasciando una striscia di terreno di due metri tutto intorno.

Il giudice condanna l’agenzia immobiliare, respingendo la sua richiesta di essere pagata.

Il motivo è semplice: nessun contratto si era mai concluso, per effetto di questa clausola, che imponeva una sorta di rinegoziazione.

I motivi

Citiamo la sentenza:

Occorre premettere che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1326 c.c., “una accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che l’ipotesi prevista dall’ultimo comma dell’articolo 1326 c.c. ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario (cfr. Cassazione civile sez. II, 11 /05/2022, n. 14857, che richiama a sua volta Cassa. ci. n. 16016 del 2003 e Cassa. ci. n. 2472 del 1999). 

Articolo redatto ad Alpignano da Studio Duchemino il 4 novembre 2024

 

Se ti è piaciuto questo articolo, condividilo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Call Now Button