Un tema all’ordine del giorno, a causa della spaventosa crisi economica, è la pignorabilità della cosiddetta prima casa.
C’è da dire, infatti, che lo Stato si mostra spesso poco riguardoso rispetto al bene “casa” e molti cittadini si trovano senza reddito con il rischio di perdere l’immobile su cui hanno investito tutti i risparmi di una vita, principalmente perchè non riescono a pagare il mutuo e contemporaneamente avendo perso il lavoro e non avendo più reddito, sono comunque richiesti di saldare celermente allo Stato le solite tasse e imposte esose che gravano sia sugli immobili, sia sui redditi stessi. Ora, non si vuol con questo dire che sia sbagliato pagare le tasse, ma essendo il livello di imposizione fiscale eccessivo, ovviamente lo stesso Legislatore si è posto il problema di garantire al cittadino medio la sopravvivenza, difendendo l’unico bene che possiede, cioè la casa.
Pertanto, si è parlato di impignorabilità della medesima, a certe condizioni. L’impignorabilità della prima casa significa in gergo che la casa non può essere venduta all’asta, nel corso dell’esecuzione forzata, ma il tutto a certe condizioni.
Il DL 21/06/2013, n. 69 modifica il DPR 29/09/1973, n. 602, in modo che l’art. 76 del DPR 29/09/1973, n. 602 stabilisca che l’agente di riscossione:
a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;a-bis) non dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica;
Dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un’ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 11 preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand1anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all’epoca di introduzione del giudizio (così Cass. n. 3688/11).